Amministratore di Sostegno

Le pratiche legate all’Amministratore di Sostegno e’ un servizio erogato dalla FAP ACLI.

Vengono erogati due tipi di servizi:
• Assistenza per la procedura di nomina dell’ADS (ricorso) seguita dall’avvocato convenzionato.
• Assistenza all’ADS per la redazione della relazione annuale da presentare al Giudice Tutelare.

 

L’Amministratore di Sostegno (ADS) è una figura istituito dalla Legge n. 6/2014 (artt. Da 404 a 431 del codice civile) per quelle persone che per effetto di un infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.
Gli anziani ed i disabili, gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali, anche in previsione di una propria eventuale incapacità, possono avere un ADS per la cura della loro persona e del loro patrimonio.
Il principio che ispira questa legge è quello di limitare il meno possibile la capacità di agire della persona priva del tutto o in parte di autonomia nell’esercizio delle sue funzioni di vita quotidiana (beneficiario del sostegno dato dall’ADS).

Il servizio di Amministratore di Sostegno e’ rivolto agli iscritti Fap e ai non iscritti Fap. Per gli iscritti il servizio è gratuito ad esclusione del costo dell’Avvocato Convenzionato.

L’iscrizione alla FAP ACLI avviene con le seguenti modalità:
Per i pensionati: con iscrizione e delega del INPS per la riscossione del contributo sindacale presentando domanda di ammissione ad associato, revoca di delega alla riscossione delle quote sindacali, delega alla riscossione delle quote sindacali, fotocopia carta d’identità
Per i non pensionati: le persone che hanno compiuto i 50 anni, l’adesione alla FAP avviene con il versamento di una quota annuale, mentre le persone con meno di 50 anni; possono effettuare un versamento liberale con ricevuta specifica. La modulistica da utilizzare in questo caso è domanda di ammissione da associato che abbia compiuto 50 anni, ricevuta di versamento alla quota associativa, fotocopia carta d’identità. Se il richiedente ha meno di 50 anni occorre rilasciare la ricevuta di versamento liberale senza richiedere la domanda di ammissione, la carta d’identità, il codice fiscale.

L’avvocato convenzionato, che presenta il ricorso, praticherà condizioni agevolate nei confronti degli iscritti alla FAP.

Per appuntamento presso le seguenti sedi:

Marghera. Lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00
Mirano. Martedì dalle 9.00 alle 12.00
Chioggia. Martedì dalle 9.00 alle 12.00
Spinea. Giovedì dalle 14.00 alle 18.00
Zelarino. Martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.00
Olmo di Martellago. Lunedì dalle 9.00 alle 12.00

INFO SU SEDI

Telefono: +39 (041) 5314696 (Int.8)
Email: venezia@fap.acli.it

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