Partenza in sordina per l’assegno unico temporaneo per le famiglie con figli a carico. Secondo i dati dell’Inps, dal 1° luglio ad oggi solo il 20% dei nuclei potenzialmente beneficiari ha presentato domanda. Ricordiamo che in questa fase, fino al termine del 2021, l’assegno può essere richiesto solo da nuclei di lavoratori autonomi, disoccupati e incapienti, finora tagliati fuori dall’erogazione degli assegni familiari e impossibilitati a godere delle detrazioni sui figli a carico. Secondo quanto previsto, dal 1° gennaio 2022 la misura sarà poi estesa a tutte le famiglie con figli a carico, andando sostanzialmente a sostituire tutte le forme di sostegno (dagli assegni famigliari alle detrazioni) attualmente vigenti.
Tornando a questa fase transitoria, è da sottolineare che si avvicina una scadenza importante. Solo chi presenterà la domanda per l’assegno entro il 30 settembre, infatti, riceverà anche gli arretrati delle mensilità precedenti. Dopo il 30 settembre, invece, l’assegno sarà erogato dal mese di presentazione della domanda. Altra annotazione significativa: i percettori del Reddito di Cittadinanza non devono presentare alcuna domanda. Se in possesso dei requisiti, infatti, l’assegno sarà erogato direttamente dall’Inps.
Architrave della richiesta per ottenere l’assegno è l’ISEE. Da un lato è infatti previsto un tetto massimo di 50.000 euro per poter rientrare nella platea dei beneficiari. Dall’altro l’importo mensile dell’assegno è diversificato sulla base dell’ISEE del nucleo, nonché sul numero dei figli (qui una tabella riassuntiva degli importi per i vari scaglioni). Oltre all’incompatibilità con gli assegni famigliari e alla soglia dei 50.000 euro di ISEE, i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadino italiano o di uno Stato UE, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- cittadino di uno Stato extra UE, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- domiciliato o residente in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Ricordiamo infine che l’assegno non è imponibile ai fini Irpef ed è compatibile con altre forme di sostegno per figli a carico erogate da Regioni ed enti locali.
(foto di Heike Mintel su Unsplash)