Rinnovo automatico, ma necessità comunque di rinnovare l’ISEE. Sono queste in estrema sintesi le novità per l’assegno unico universale, la misura introdotta nel 2022 che ha rivoluzionato le forme di sostegno alle famiglie con figli a carico, dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni di età. La terza annualità si esaurirà il prossimo 28 febbraio ed è quindi utile capire come muoversi per poter continuare a beneficiare del contributo o per presentare nuove domande.
Il dato più importante è che il rinnovo sarà sostanzialmente automatico. Dal 1° marzo 2024, coloro che abbiano presentato una domanda di assegno unico, accolta e in corso di validità, continueranno a ricevere il contributo d’ufficio da parte dell’Inps, senza dover presentare una nuova domanda.
Per poter usufruire dell’importo completo, resta però obbligatorio il rinnovo dell’ ISEE. L’importo dell’assegno è infatti legato all’ISEE del nucleo famigliare. In questa annualità, in attesa di eventuali rivalutazioni che saranno comunicate nei prossimi mesi, per i figli minori si va da un massimo di 199,4 euro mensili per ogni figlio minore con Isee fino 17.090,61 euro ad un minimo di 57 euro per Isee sopra i 45.574,96. In assenza dell’ISEE 2025, da marzo l’importo dell’assegno unico sarà calcolato con riferimento agli importi minimi, anche se sarà poi possibile recuperare gli arretrati rinnovando l’ISEE entro il 30 giugno. Il consiglio dunque è di richiedere il rinnovo dell’attestazione il prima possibile, usufruendo del servizio gratuito offerto dal Caf Acli (clicca qui per scoprire i documenti necessari e come prendere appuntamento).
Discorso diverso va fatto nel caso in cui, in questa annualità, si siano verificate delle variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda originaria. Variazioni come, ad esempio, la nascita di un altro figlio, la separazione dei coniugi, la frequenza scolastica dei figli maggiorenni, la variazione della condizione di disabilità del figlio, la variazione delle modalità di pagamento prescelte dal beneficiario. Tutte queste variazioni danno luogo alla necessità di una “manutenzione” della domanda, la cui esecuzione è a carico del richiedente. A questo proposito, ricordiamo che gli enti di Patronato sono autorizzati ad operare solo sulle domande presentate tramite gli stessi. Quindi, per la presentazione di eventuali modifiche, potranno rivolgersi al Patronato Acli solo coloro hanno presentato la domanda tramite i nostri uffici.
Nulla varia, invece, per coloro che presentano la domanda per la prima volta. Chi presenterà la domanda entro il 30 giugno avrà diritto agli arretrati da marzo in poi. Da luglio in poi, invece, l’assegno sarà corrisposto dal mese successivo rispetto alla presentazione della domanda, ma con la perdita degli arretrati. Anche in questo caso, ovviamente, per poter godere dell’importo pieno rispetto alla condizione economica del proprio nucleo famigliare sarà necessario avere un ISEE in corso di validità. In caso di assenza dell’ISEE, la domanda potrà comunque essere accolta, ma sarà erogato l’importo minimo.