Bonus asilo nido: al via le domande per il 2026 tra novità e conferme

Parte l’operazione Bonus asilo nido 2026. Negli scorsi giorni l’Inps ha comunicato l’apertura delle procedure per la presentazione delle domande, con alcune di novità rispetto alle scorse annualità.

La prima novità riguarda proprio le istanze di domanda, che avranno valore non più su base annuale, bensì per l’intero ciclo di fruizione del beneficio, cioè fino al mese di agosto dell’anno in cui il minore compie il terzo anno di età. Per gli anni successivi al primo, quindi, il genitore non sarà più tenuto a inoltrare di volta in volta una nuova istanza, basterà invece “integrare” la domanda già esistente indicando le ulteriori mensilità per le quali si intenderà fruire del beneficio.

La seconda novità riguarda è l’ampliamento del raggio dei servizi rimborsabili col bonus. Si va infatti dalle rette per la frequenza di nidi e micronidi, sezioni primavera, spazi gioco, servizi educativi in contesto domiciliare, alle spese per forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Restano invece escluse le spese sostenute per i servizi diversi da quelli prettamente educativi, come ad esempio servizi ricreativi, pre-scuola e post-scuola.

Resta invece invariato rispetto allo scorso anno l’ammontare del contributo, calcolato sulla base dell’ISEE minorenni in corso di validità (detratte le somme percepite tramite l’Assegno unico) e della data di nascita del minore.

Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 il contributo massimo erogabile nell’arco dell’anno è di: 
– 3.600 euro, con ISEE minore o uguale a 40.000 euro;
– 1.500 euro in assenza di ISEE o con ISEE superiore a 40.000 euro.

Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024 il contributo massimo erogabile nell’arco dell’anno è di: 
– 3.000 euro con ISEE fino a 25.000,99 euro;
– 2.500 euro con ISEE da 25.001 a 40.000 euro;
– 1.500 euro in assenza di ISEE o con ISEE superiore a 40.000 euro.

Il contributo asilo nido, è erogato mensilmente al massimo per undici mensilità per anno solare e, in ogni caso, non può essere superiore al valore della retta. Il contributo non è cumulabile con le detrazioni fiscali per la frequenza asili nido.  Il contributo per supporto presso la propria abitazione è invece erogato in un’unica soluzione

Le sedi del Patronato Acli della provincia di Venezia sono a disposizione per consulenze e per l’inoltro delle domande.

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