Dopo l’approfondimento su Quota 103, con l’aiuto del Patronato Acli proviamo a fare chiarezza su Opzione Donna, altra forma di pensione anticipata confermata (ma con importanti novità) dalla Legge di bilancio 2023. Di seguito le caratteristiche principali di questo strumento: ricordiamo che come sempre le sedi del Patronato Acli della provincia di Venezia sono a disposizione per consulenze previdenziali personalizzate e per l’assistenza in tutte le fasi di presentazione della domanda di pensione.
Per le lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti nel corso dell’anno 2022, la pensione Opzione Donna viene riproposta con alcune importanti distinzioni rispetto al passato: se l’anzianità contributiva richiesta rimane invariata (35 anni di contribuzione), l’età anagrafica passa a 60 anni per tutte le lavoratrici. Tuttavia, per ovviare all’aumento del requisito anagrafico, è stato introdotto un meccanismo di riduzione dell’età di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. In sostanza l’età pensionabile scende a 59 anni per donne che hanno avuto un figlio e a 58 per donne che hanno avuto due o più figli.
Tali requisiti non sono però sufficienti. La novità principale per il 2023 riguarda infatti l’introduzione di determinate categorie a cui occorre appartenere per poter godere del beneficio. Se quindi in precedenza tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, in possesso dei requisiti di età e contribuzione previsti, potevano accedere alla Pensione Opzione Donna, da gennaio 2023 e per coloro che abbiano maturato i requisiti nel corso del 2022, l’accesso è riconosciuto solamente a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
– caregiver: lavoratrici che alla data di richiesta della pensione assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente al quale sia stato riconosciuto lo stato di handicap della Legge 104/1992, oppure un parente o un affine di secondo grado, sempre convivente e con handicap, i cui genitori o il coniuge abbiano più di 70 anni o siano in uno stato invalidante o siano deceduti;
– invalide civili con una percentuale riconosciuta d’invalidità pari o superiore al 74 %.
– lavoratrici licenziate da aziende ufficialmente in stato di crisi con procedure aperte presso il Ministero del Lavoro. Solo per questa categoria, il requisito anagrafico viene ridotto a 58 anni a prescindere dal numero di figli.
Ricordiamo infine che il trattamento pensionistico decorre dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto a pensione, nel caso di lavoratrice dipendente, 18 mesi se la lavoratrice è autonoma.