Chi, come, quando: facciamo chiarezza su Quota 103 con il Patronato Acli

In tema di pensioni, la novità del 2023 è Quota 103, la nuova “pensione anticipata flessibile” che ha sostituito la precedente pensione anticipata, Quota 102, che a sua volta aveva preso il posto di Quota 100. Con l’aiuto del Patronato Acli proviamo a fare chiarezza su tutti gli aspetti di questo strumento. Come sempre le sedi del Patronato Acli della provincia di Venezia sono a disposizione per consulenze previdenziali personalizzate e per l’assistenza in tutte le fasi di presentazione della domanda di pensione.

In sintesi, Quota 103 è un nuovo canale di accesso alla pensione anticipata, oltre a quello ordinario, che si perfeziona sulla base di due requisiti minimi: un’anzianità contributiva di 41 anni di contributi ed un’età anagrafica pari ad almeno 62 anni, la cui somma dà appunto il valore 103. Analogamente a quanto previsto per Quota 100 e Quota 102, il diritto alla pensione Quota 103 conseguito entro il 31 dicembre 2023, potrà essere esercitato anche in data successiva

Destinatari della nuova misura di anticipo pensionistico sono tutti i lavoratori del settore privato e pubblico, compresi i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata Inps. Quota 103 non trova, invece, applicazione nei confronti del personale militare delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e di polizia penitenziaria, del personale operativo del Corpo dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, nonché dei liberi professionisti iscritti alle rispettive casse di riferimento. 

Le pensioni Quota 103 prevedono, inoltre, il meccanismo delle finestre pensionistiche, vale a dire un regime di decorrenza pensionistica differita rispetto alla data di maturazione dei requisiti.  Il sistema della “finestra mobile” risulta differenziato a seconda della natura giuridica (privata o pubblica) del datore di lavoro di ultima iscrizione. I lavoratori del settore privato possono accedere a pensione tramite Quota 103 dopo tre mesi dalla data di maturazione dei relativi requisiti, con prima decorrenza utile dal 1° aprile 2023 per coloro i quali risultano già in possesso dei requisiti al 31 dicembre 2022.  Diversamente per i dipendenti del settore pubblico la decorrenza è fissata dopo 6 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti, con prima decorrenza utile dal 1° agosto 2023 per diritti maturati entro il 31 dicembre 2022.  Fanno eccezione i dipendenti del comparto scuola statale per i quali continua a trovare applicazione la finestra unica fissata rispettivamente al 1° settembre 2023 e al 1° novembre 2023. 

Per quanto riguarda l’importo, il nuovo trattamento viene riconosciuto nei limiti di un importo lordo mensile non superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps (2.818,70 euro). Questo tetto massimo mensile opera fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (attualmente fissato a 67 anni di età). 

Come già previsto per Quota 100 e Quota 102, anche la pensione anticipata Quota 103 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, fino al raggiungimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Rimangono però cumulabili i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite annuo di 5.000 euro lordi complessivi.

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