Detrazione delle spese d’affitto nel 730: a quanto ammonta? Chi ne ha diritto?

Tra le tante spese detraibili in sede di presentazione del modello 730 ci sono anche le spese d’affitto. Due le condizioni fondamentali. Da un lato queste spese devono essere sostenute esclusivamente per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Dall’altro lato il contratto di locazione deve essere regolarmente registrato.

Detto ciò, la normativa prevede quattro diverse casistiche di detrazione che variano in funzione dei soggetti che la richiedono e in particolare a seconda del reddito percepito durante l’anno. Ecco una breve guida con l’aiuto di Caf Acli. Per assistenza nella compilazione e presentazione del 730/2026 è possibile rivolgersi ad una delle tredici sedi Caf Acli della provincia di Venezia: qui tutte le indicazioni per fissare il proprio appuntamento.

La prima casistica è quella della detrazione d’imposta per gli inquilini a basso reddito. Ai contribuenti, titolari di contratti di locazione ordinari a canone libero spetta una detrazione IRPEF di 300 euro, se il reddito complessivo non supera la soglia di 15.493,71 euro, di 150 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro. Se invece il contratto è stipulato sulla base del canone convenzionato o concordato, sempre entro le stesse soglie di reddito spetta una detrazione di 495,80 euro o di 247,90 euro. Ovviamente se il reddito complessivo supera i 30.987,41 euro non spetta alcuna detrazione, indipendentemente dalla tipologia di contratto.

La seconda casistica è quella dei giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che vivono in affitto, sempre con reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro. A questi contribuenti, per i primi quattro anni di contratto, spetta una detrazione fissa pari a 991,60 euro, oppure, se superiore, al 20% del canone annuo, comunque non oltre 2.000 euro

La terza casistica è quella di chi, per motivi di lavoro, trasferisce la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi. La detrazione (991,60 euro per redditi complessivi inferiori a 15.493,71 euro, 495,80 euro per redditi tra i 15.493,72 e i 30.987,41 euro) spetta per i primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Il nuovo comune deve trovarsi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.

C’è infine la casistica degli studenti universitari fuori sede. La detrazione, in tal caso, spetta nella misura del 19% ed è calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro. La condizione, però, e che gli immobili oggetto di locazione siano situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi e al almeno 100 chilometri dal comune di residenza. In questi casi la detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti. La detrazione non è invece ammessa per i contratti di sublocazione.

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