Infortunio sul lavoro, come funziona la visita del medico fiscale?

C’è una domanda che viene spesso posta agli sportelli del Patronato Acli dai lavoratori e dalle lavoratrici che hanno subìto un infortunio: devo rispettare degli orari di reperibilità? È possibile che, come accade in caso di malattia, un medico effettui un controllo al mio domicilio?

Anzitutto chiariamo che la “visita fiscale” è la procedura, in base alla quale, un medico legale inviato dall’ente previdenziale si reca presso l’abitazione del lavoratore per verificare l’effettivo stato della malattia. La normativa prevede delle precise fasce di reperibilità (dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi domeniche e festivi). Qualora il lavoratore non sia presente, può scattare un meccanismo sanzionatorio (perdita del diritto all’indennità economica). Questo è ciò che accade in caso di malattia comune gestita dall’Inps.

In caso di infortunio, la situazione è diversa: i controlli in questo caso sono di competenza dell’Inail e comunque teoricamente possibili. Tuttavia, l’Inail stesso ha più volte chiarito che non procede ad effettuare controlli domiciliari come accade per l’Inps e di conseguenza non vi sono fasce di reperibilità obbligatorie. Tali controlli, come avviene nella quasi totalità dei casi, avvengono attraverso una o più convocazioni del lavoratore stesso presso la sede Inail competente. Obbligo del lavoratore è di dare seguito a tale chiamata, presentandosi e sottoponendosi alla visita di controllo (salvo giustificato motivo). Inoltre, l’interessato non può rifiutare, se non per giustificato motivo, le cure mediche e chirurgiche che l’Inail ritiene necessarie per la guarigione.

In sostanza, il lavoratore infortunato può si uscire di casa senza dover rispettare specifici orari di reperibilità, mantenendo però condotte tali da non pregiudicare la guarigione. Si consideri però che, i vari contratti di lavoro, potrebbero prevedere un obbligo di reperibilità in determinate fasce orarie anche in caso di infortunio. Se il lavoratore dovesse venir meno a tale obbligo potrebbero scattare sanzioni disciplinari ad opera del datore di lavoro stesso, senza che però venga meno il diritto all’indennità temporanea per infortunio pagata dall’Inail.

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