Lavoratori disoccupati: Naspi semplificata e Reddito d’emergenza

Tra le tante novità introdotte dal Decreto Sostegni, una particolarmente importante riguarda le indennità di disoccupazione Naspi. Considerando il particolare momento del mercato del lavoro, con le difficoltà a causa della pandemia di trovare un’occupazione, per le domande presentate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 saranno sufficienti i requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Viene dunque momentaneamente messo da parte il terzo requisito, quello delle trenta giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Beneficeranno del provvedimento anche tutte le domande presentate nei primi mesi dell’anno e respinte per la mancanza di questo specifico requisito. Tali richieste saranno riesaminate d’ufficio dall’Inps.

Sempre il Decreto Sostegni ha poi introdotto una specifica forma di Reddito di emergenza per i lavoratori che hanno terminato di fruire della Naspi tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021, che non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato, di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o di pensione e che abbiano un ISEE non superiore a 30 mila euro. Nel portale del Patronato Acli www.rem2021.it è possibile consultare l’elenco completo dei requisiti richiesti e presentare la propria domanda.

Ricordiamo che la Naspi è una prestazione economica mensile a sostegno di chi si trova disoccupato per motivi indipendenti dalla sua volontà. Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti, gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa, i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Non ne hanno invece diritto i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli.

Non possono richiedere la Naspi, invece i lavoratori che si dimettono, fatta eccezione per le lavoratrici che si dimettono durante il periodo di maternità (entro il 1° anno di vita del bambino) e le dimissioni per giusta causa (presentate ad esempio in caso di mancato pagamento della retribuzione, mobbing, molestie sessuali subite sul luogo di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, ecc). Similmente l’indennità non spetta in caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, fatti salvo alcuni specifici casi.

Le sedi del Patronato Acli della provincia di Venezia sono a disposizione perl’assistenza nell’inoltro della richieste all’Inps.

(foto Inset Agency on Unsplash)

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