Quali sono i giorni riconosciuti come festivi per i lavoratori domestici? Quanto deve essere retribuito un lavoratore che presta la sua attività in un giorno festivo? Ecco un breve vademecum per i datori di lavoro di colf, badanti e baby sitter, utile per le prossime settimane ma anche in altri periodi dell’anno. Rispetto alle festività di fine anno, ricordiamo che, in base al contratto collettivo del lavoro domestico, sono considerate festive le giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° e 6 gennaio. A queste date si aggiungono, nel resto dell’anno, il Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre e 8 dicembre, oltre al giorno del santo patrono.
In tutte queste date il lavoratore non è tenuto a prestare la sua attività, ma ha diritto di godere del giorno libero. Al lavoratore spetta il completo riposo e il pagamento della normale retribuzione che è pari ad 1/6 dello stipendio settimanale, se il rapporto di lavoro è ad ore. Se il contratto è in regime di convivenza l’importo corrisponde ad 1/26 del compenso mensile. Tale retribuzione spetta al lavoratore in ogni caso, indipendentemente dal fatto che quel giorno avrebbe prestato o meno la sua attività lavorativa.
Se un giorno festivo coincide con il giorno libero, il lavoratore ha diritto a recuperare il suo riposo in un’altra giornata, oppure dovrà essergli retribuita la festività non goduta con un importo pari ad 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Se poi il datore di lavoro chiede che il lavoratore svolga la sua attività in un giorno festivo, dovrà liquidare il servizio con la normale retribuzione e l’aggiunta di una maggiorazione pari al 60% della retribuzione globale di fatto.
Il quadro si completa con la regolamentazione del riposo settimanale. Per i lavoratori non conviventi è di 24 ore e deve essere goduto la domenica. Ai lavoratori conviventi spettano invece 36 ore di riposo, di cui 24 devono essere godute la domenica, le restanti 12 in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma.
Il riposo settimanale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
Caf Acli Venezia, tramite il proprio Sportello Colf e Badanti, è a disposizione per l’assistenza per la stipula e gestione di contratti di lavoro domestico. Per info e appuntamenti tel. 0415314696 (int. 7).