Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore nuove regole per i contratti di energia elettrica e gas, con l’obiettivo di offrire maggiori garanzie e trasparenza a vantaggio dei consumatori. L’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è infatti intervenuta stabilendo nuovi obblighi per i venditori, sia in fase di sottoscrizione di una nuova offerta per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali oppure a distanza (come i contratti via telefono), sia in fase contrattuale nel caso di variazioni delle condizioni da parte del venditore.
Negli ultimi anni molti contratti di energia e gas sono stati oggetto di modifiche, sia per il definitivo avvio del marcato unico sia a causa degli aumenti imprevedibili dei prezzi, dovuti prima alla fine del Covid e poi al conflitto in Ucraina e alle conseguenti tensioni sui mercati. Ne è conseguito uno squilibrio nel rapporto tra operatori e consumatori, che le nuove regole cercano appunto di riequilibrare con l’introduzione di ulteriori strumenti di tutela a favore dei clienti.
Per la validità dei contratti stipulati via telefono, ad esempio, sarà necessario che il cliente confermi di aver ricevuto il documento scritto con tutte le condizioni contrattuali, trasmesso su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole disponibile e accessibile (ad esempio un allegato ricevuto via e-mail o un testo sul sito internet o sull’app del venditore, della cui disponibilità il cliente deve essere esplicitamente informato via SMS o notifica).
Nel caso di contratti stipulati nel contesto di visite non richieste di un venditore (il cosiddetto porta a porta) presso l’abitazione di un cliente domestico, il diritto di ripensamento viene poi esteso da 14 a 30 giorni.
Importanti modiche riguardano anche le comunicazioni relative alle modifiche delle condizioni contrattuali, come variazioni unilaterali e rinnovi. Queste dovranno essere fornite ai clienti su un supporto durevole, preventivamente accettato dal cliente, e, nel caso di variazioni unilaterali e rinnovi, dovranno essere separate da comunicazioni di altra natura, quali ad esempio le comunicazioni a scopi commerciali. Inoltre, nel caso di comunicazioni telematiche, l’intestazione della comunicazione deve coincidere con l’eventuale oggetto del messaggio di trasmissione.
Le variazioni unilaterali e i rinnovi dovranno essere comunicati con un preavviso non inferiore a 3 mesi, ridotto a 1 mese solo nel caso in cui la variazione unilaterale siano a vantaggio del consumatore. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il venditore dovrà corrispondere un indennizzo automatico al cliente.
Nel caso di controversie legate all’efficacia della variazione unilaterale e del rinnovo delle condizioni economiche, a seguito di una eventuale contestazione sulla ricezione dell’atto da parte del cliente, grava sul venditore l’onere della prova dell’invio e del recapito degli atti.
In ogni caso il consiglio, soprattutto per i contatti con i fornitori via telefono, resta quello di agire con la massima prudenza, seguendo le regole anti-truffa indicate dalla Lega Consumatori.