Dal 1° gennaio di quest’anno sono entrate in vigore importanti novità per la Naspi. Novità che forse non sono ancora adeguatamente chiare a tutti, in particolare a chi solo in queste settimane richiede per la prima volta il sussidio di disoccupazione. Facciamo un po’ di chiarezza con l’aiuto del Patronato Acli.
La Legge di bilancio 2025 ha introdotto condizioni più stringenti legate alla maturazione del requisito contributivo per il diritto alla Naspi, qualora la richiesta del sussidio arrivi in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale.
Occorre innanzi tutto chiarire che il diritto alla Naspi resta vincolato alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro (licenziamento, fine contratto a tempo determinato, e così via). La norma quindi non prevedeva già la possibilità di ottenere la disoccupazione a seguito di dimissioni. Ora però sono stati inaspriti i requisiti qualora nei 12 mesi precedenti la teorica decorrenza della Naspi il lavoratore abbia cessato un precedente rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale. In questa ipotesi è necessario avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’inizio della Naspi.
La restrizione, in altre parole, opera su quei lavoratori che nei 12 mesi successivi la cessazione per dimissioni intraprendono un nuovo rapporto di lavoro. Questi devono maturare almeno 13 settimane nel periodo successivo alle dimissioni per aver diritto al sussidio.
È altresì importante sapere che, sempre a partire dal 1° gennaio 2025, anche l’assenza ingiustificata superiore a 5 o 15 giorni, in base al proprio contratto, può essere considerata come implicita dimissione volontaria (prima invece determinava il licenziamento). Di conseguenza si perde il diritto alla Naspi e viene applicato il nuovo contributivo in caso di successiva cessazione involontaria.
Per consulenze e assistenza è possibile avvalersi dei servizi del Patronato Acli (clicca qui per prenotare un appuntamento).