Un mese di tempo in più per richiedere il Reddito di Emergenza (REm): è stato infatti spostato dal 30 aprile al 31 maggio il termine ultimo per la presentazione delle domande. Resta dunque in funzione la piattaforma online del Patronato Acli, tramite cui è possibile per presentare le domande anche a distanza, in modo veloce, comodo è sicuro. Basta collegarsi al sito www.rem2021.it, verificare il possesso dei requisiti richiesti (vedi anche di seguito) e prenotare la propria richiesta. A tutto il resto ci pensa, gratuitamente, il Patronato Acli.
Ricordiamo che il REm 2021 prevede l’erogazione di tre mensilità (marzo, aprile e maggio) per un importo che potrà variare da 400 a 800 euro al mese a seconda della composizione del nucleo famigliare. L’importo massimo salirà a 840 euro nel caso in famiglia ci sia una persona in condizioni di grave disabilità.
I requisiti sono diversificati a seconda della tipologia di REm 2021. La prima è quella “ordinaria”, per cui sono richiesti:
- residenza in Italia del componente del nucleo che richiede il beneficio;
- reddito familiare di febbraio 2021 inferiore all’ammontare del Rem eventualmente spettante (per le famiglie che vivono in affitto, la soglia è aumentata di un dodicesimo del valore annuo della locazione);
- ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 15.000 euro;
- patrimonio mobiliare nell’anno 2020 inferiore a 10.000 euro (più 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro, più ulteriori 5.000 euro in caso di presenza di familiari in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- nel nucleo familiare non devono essere presenti componenti che percepiscono Reddito o Pensione di Cittadinanza, una pensione diretta o indiretta (è escluso però l’assegno di invalidità) o una delle nuove indennità Covid-19 previste dal Decreto Sostegni.
La vera novità del Decreto Sostegni è la possibilità di richiedere il REm anche per coloro che hanno cessato di usufruire della disoccupazione (Naspi o DIS-Coll) tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. In questo caso i requisiti sono:
- Non avere in corso nessun contratto di lavoro, né subordinato (ad esclusione del contratto a intermittenza senza diritto di indennità di disponibilità), né rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a 30.000 euro;
- nel nucleo familiare non devono essere presenti componenti che percepiscono Reddito o Pensione di Cittadinanza, una pensione diretta o indiretta (è escluso però l’assegno di invalidità) o una delle nuove indennità Covid-19 previste dal Decreto Sostegni.