La scuola è ripartita. E con il ritorno tra i banchi riprende per le famiglie la raccolta di ricevute e giustificativi di spesa da portare in detrazione nella prossima denuncia dei redditi. Sono infatti tante le spese scolastiche che determinano un beneficio fiscale, a patto ovviamente che siano presentate le relative ricevute e attestazioni.
Ricordiamo innanzitutto le tipologie di spesa che non possono essere detratte, ovvero quelle per l’acquisto dei libri di testo e di tutti gli accessori scolastici (materiali, cancelleria, zaini, …). Sono invece detraibili tutte le altre spese relative alla frequenza di tutti i cicli scolastici, dall’asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, sia presso scuole pubbliche che presso istituti parificati (attenzione: le aliquote e i tetti di spesa riportati di seguito si riferiscono al 730/2026 e quindi occorrerà attendere la loro conferma/modifica per capire l’ammontare del beneficio fiscale nella denuncia dei redditi del prossimo anno).
In dettaglio, per l’asilo nido, sia pubblico che privato, possono essere portate in detrazione al 19% le rette mensili per la frequenza ma solo su un importo massimo, per ogni figlio a carico, di 632 euro annui. È pero importante ricordare che la detrazione non è cumulabile con il Bonus Asilo Nido, che solitamente è più favorevole per i contribuenti.
Per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, possono essere portate in detrazione al 19% le seguenti spese, fino ad un massimo di 1.000 euro per ogni figlio: tasse di iscrizione, tasse di frequenza, contributi volontari deliberati dagli istituti, spese per la mensa scolastica, per servizi scolastici integrativi (assistenza al pasto, pre e post scuola), per il trasporto scolastico, per gite e viaggi di istruzione, nonché ogni contributo finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc.).
Sono inoltre detraibili al 19% le erogazioni liberali alle scuole finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa (senza tetto di spesa) e le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (tetto massimo 250 euro).
Infine, per gli studi universitari, sono detraibili le tasse di immatricolazione e iscrizione, la tassa regionale per il diritto allo studio, i contributi per la prova di accesso o test di ammissione (anche se il test ha esito negativo), i contributi per i corsi di specializzazione, eventuali soprattasse per la sessione di laurea. Per le università statali tutte queste spese sono detraibili al 19%, senza tetto di speso. L’aliquota del 19% vale anche per le università non statali e telematiche, ma in questo caso si applica un tetto di speso stabilito annualmente dal Ministero dell’Università in base all’area disciplinare e alla zona geografica dell’ateneo,
Un’ultima fondamentale annotazione: anche per detrarre le spese scolastiche l’obbligo di pagare con strumenti tracciabili (bancomat, carte di credito, carte prepagate, bonifici bancari o postali).
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