Come comportarsi in caso quarantena scolastica dei figli? Come conciliare tempi di vita e tempi di lavoro nel caso di chiusura delle scuole? A quali misure e tutele possono accedere i genitori lavoratori? Sono domande che certamente in questo periodo di pandemia circolano in molte famiglie: proviamo a rispondere con l’aiuto dello Sportello Lavoro del Patronato Acli Venezia.
“La prima soluzione – sottolinea Eleonora Comis, referente dello Sportello Lavoro – è il ricorso allo smartworking”. Infatti, oltre che derivare da un accordo tra lavoratore e datore di lavoratore o da una decisione unilaterale del datore di lavoro, in questa fase, compatibilmente con le mansioni svolte, il lavoro agile è un diritto del lavoratore. “Sono tre le tipologie di lavoratori che possono richiedere lo smartworking: genitori di figli minori di 14 anni, genitori di figli minori di 16 anni in didattica a distanza o in quarantena disposta dall’Asl, genitori di figli con disabilità grave”. Cambiano solo i termini attualmente fissati per potersi avvalere di questa opportunità: nel primo caso fino a fine emergenza, nella seconda fattispecie fino al 31 dicembre 2020 (in attesa di eventuali proroghe), mentre nel caso di un figlio con disabilità grave la misura vale fino al 30 giugno 2020.
Nel caso in cui il ricorso allo smartworking non sia possibile, l’alternativa è rappresentata dallo specifico congedo Covid-19 che può essere usufruito dai lavoratori dipendenti nel caso la quarantena o la sospensione dell’attività scolastica riguardi figli conviventi minori di 14 anni. “È importante sottolineare che questa tipologia di congedo non può essere fruita negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata tra gli stessi. Similmente, il congedo non può essere richiesto se l’altro genitore non lavora, è disoccupato o in cassa integrazione a zero ore”. Il congedo Covid-19 non ha una durata massima, nel senso che può coprire l’intero periodo di quarantena disposta dall’Asl competente. Dal punto di vista economico, al genitore è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, con copertura da contribuzione figurativa. Il congedo può essere richiesto anche da lavoratori con figli da 14 ai 16 anni: in questo caso, però, non è prevista alcuna forma di indennizzo, nè contribuzione figurativa.
Un’altra casistica da chiarire riguarda l’eventualità di un figlio che risulti positivo al Covid. “In questo caso anche il genitore sarà posto in quarantena dall’Asl e quindi l’assenza dal lavoro sarà equiparata ad un periodo di malattia, ovviamente da comprovare con un certificato medico che indichi gli estremi del provvedimento emesso dall’Asl”.
Per appuntamenti e consulenze lo Sportello Lavoro è contattabile allo 041.5314696, int. 6.